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NEWS


29/10/2020
ANDI BARIBAT: CIRCOLARE N° 28 /2020
INPS - Tutela Enpam dedicata ai neogenitori - Provvedimento dell'Ag. delle Entrate n. 329676 del 16.10.

 









Gentile Collega

1 - L'INPS fornisce con la circolare del 22.10.20, n. 122, indicazioni sull'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - c.d. Decontribuzione Sud - introdotta dall'art. 27 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), per contenere gli effetti sull'occupazione determinati dal COVID-19 e per garantire la tutela dei livelli occupazionali, consistente in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale dovuta dai datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Inail, e spettante dal 1º ottobre 2020, al 31 dicembre 2020 in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione della commissione europea.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati.

L'accesso è consentito in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede sia situata in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

La misura "Decontribuzione Sud" spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavoro.

NB suggerimento: verifica con il tuo consulente del lavoro, la fattibilità dell’incentivo e fatti applicare lo sgravio con il prossimo Mod. F24 (scadenza 16/11/2020) e i due successivi).

 

2 -  Tutela Enpam dedicata ai neogenitori. 

La Fondazione riapre la possibilità di chiedere il bonus bebè, l'assegno di 1.500 euro per coprire le spese di nido e baby sitting nel primo anno di vita del bambino o dell'ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione e affidamento.

Il bando del 2020 ricopre i nati nel corso di 23 mesi. Il bonus potrà essere chiesto per i bambini nati dal primo gennaio 2019 fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2020. I nati oltre questo termine verranno ricompresi nel bando del 2021. Il sussidio bambino, che si aggiunge all'indennità di maternità, può essere chiesto una volta per ciascun figlio. Per i gemelli la Fondazione stacca un doppio assegno. Potranno fare richiesta le famiglie con un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni al di sotto di 53.567,28 euro, cioè 8 volte il minimo Inps (6.695,91 euro). Il tetto aumenta per ogni ulteriore componente del nucleo, escluso chi fa la domanda: per esempio, in una famiglia di tre persone, contando il papà e il neonato l'importo sale a 66.959,1 euro. Le famiglie con invalidi potranno contare su un tetto di reddito ancora più favorevole (l'incremento del tetto reddituale per un componente invalido all'80 per cento è di 13.391,82 euro). Il bonus Enpam non è compatibile con sussidi analoghi di altri enti pubblici o privati. Non ci sono invece conflitti con altre forme di sostegno, come per esempio il bonus bebè Inps (assegno di nascita). Se la gravidanza arriva durante il corso di laurea, le universitarie che si sono iscritte all’Enpam, hanno diritto ad un assegno di maternità di circa 5mila euro. Oltre al sussidio, le mamme universitarie potranno fare domanda anche per il bonus bebè. La domanda va fatta dall’area riservata del sito Enpam. Il bando si aprirà alle ore 12.00 del 26 ottobre e si chiuderà alle 12 del 30 novembre 2020. La Fondazione sta lavorando per estendere il bonus anche ai genitori omosessuali in caso di adozione alla luce degli orientamenti della Cassazione.

3 -  il provvedimento dell'Ag. delle Entrate n. 329676 del 16.10.2020 così recita:

 “1.1 Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata …… i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all'Agenzia delle Entrate dal Sistema Tessera Sanitaria …..sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute ……con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 ….” 

La normativa che prevede la comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria si intreccia con quella relativa alla predisposizione della dichiarazione annuale dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

Gli Odontoiatri devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria tutte le fatture emesse (ad eccezione di quelle relativamente alle quali il paziente ha espresso il diniego) indicando se la spesa sia stata sostenuta con strumenti tracciabili o non tracciabili. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle Entrate saranno unicamente quelli relativi alle spese sostenute con strumenti tracciabili. Se l'Odontoiatra, nel file da inviare al Sistema Tessera Sanitaria, dovesse erroneamente indicare che una fattura è stata pagata con strumento tracciabile quando non lo è (o viceversa) incorrerà nella sanzione, prevista per omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati, pari ad euro 100,00 per ogni comunicazione con un massimo di euro 50.000,00, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico (il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie è previsto dall'art.12 del Dlgs 472/1997. In base a tale istituto viene punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione); nessuna sanzione è prevista nel caso di trasmissione errata e successiva correzione entro 5 giorni dalla scadenza; se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo, con un massimo di euro 20.000,00. 

 

Ad maiora 

Arcangelo Causo

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